CREMAZIONE
- Coloro che intendono farsi cremare possono esprimerne la volontà che può essere attestata tramite uno di questi documenti:
- copia del testamento olografo, autenticata dal notaio;
- certificato d'iscrizione del defunto alla Società di Cremazione SO.CREM. di Torino (eventuale modulistica è disponibile sul sito);
- in mancanza della volontà del defunto, intervengono i familiari a mezzo di una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, oppure dal Comune di residenza del defunto o del dichiarante, da parte dei familiari indicati dalla legge e cioè: il coniuge oppure, in sua mancanza, i parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (vedi sezione "riferimenti normativi" di questa scheda).
Le ceneri possono essere tumulate nel cimitero oppure si può procedere con le seguenti pratiche:
- la dispersione delle ceneri in natura o nei luoghi privati consentiti dalla legge o nel area cimiteriale delimitata;
- l'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari che può avvenire quando vi sia espressa volontà scritta del defunto o volontà manifestata dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (vedi sezione "riferimenti normativi" di questa scheda). Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al Cimitero per la tumulazione. Il Comune può effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge, dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso. Le ceneri non vanno profanate, ma conservate rigorosamente.
- CODICE CIVILE/Riferimenti normativi:
- Art. 74 "Parentela"
- La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
- Art. 75 "Linee della parentela"
- Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
- Art. 76 "Computo dei gradi"
- Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
- Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendono all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
- Art. 77 "Limite della parentela"
- La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.